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Nessuno resti a casa!

Firma per sostenere la proposta di legge per istituire un fondo perché studenti e studentesse possano andare in gita.

I viaggi di istruzione stanno diventando troppo costosi per molte famiglie. A causa dei rincari sul costo della vita e dell’inflazione, i tour operator hanno aumentato i prezzi delle gite, creando insopportabili differenze nelle classi, tra studenti che possono permettersi di partecipare e studenti che non possono.
I viaggi di istruzione o visite didattiche sono parte dell’offerta formativa. Sono un momento di istruzione ed educazione, in cui si impara e si cresce tutte e tutti insieme. 
Alleanza Verdi e Sinistra propone di istituire un fondo perché nessun bambino e nessuna bambina resti a casa. Per dare forza alla nostra proposta ti chiediamo di sottoscriverla,porteremo la tua firma, insieme ad altre migliaia di firme, in Parlamento. Insieme possiamo farcela, anche a partire da una proposta.

La proposta di legge si compone di 3 articoli.

L’articolo 1 prevede l’istituzione del fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e del merito che lo ripartisce, sulla base dell’Indice di disagio sociale, tra i diversi istituti di scuola secondaria di secondo grado. Le scuole devono permettere a tutti gli studenti che vogliono prendere parte ai viaggi di istruzione di potervi partecipare. A questo scopo possono fruire della parte loro spettante del fondo e da esso attingere contributi per gli studenti con un isee massimo di 35.000 euro. Se il fondo non dovesse essere sufficiente a coprire tutte le domande, il Consiglio di istituto può deliberare di utilizzare contributi volontari delle famiglie. Il relativo onere viene compensato dal maggior gettito derivante dall’immediata entrata in vigore della Sugar tax.

L’articolo 2 estende l’utilizzo della Carta della cultura giovani ai viaggi di istruzione. La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre 2022 e in vigore dal 1 gennaio 2023 con il comma 630, a decorrere dal 2023, sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: la «Carta della cultura Giovani» e la «Carta del merito». La «Carta della cultura Giovani», è destinata a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, ed è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età. Può essere utilizzata per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale; musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera. La novella aggiunge a questo elenco anche i viaggi di istruzione.

L’articolo 3 prevede l’estensione della gratuità dei libri di testo per tutti gli studenti che frequentano fino all’ultimo anno di obbligo scolastico e appartenenti a nuclei familiari con isee fino a 35.000 euro. Secondo quanto previsto dall’articolo 27 della legge n. 448 del 1998, sono i comuni a provvedere, attraverso le risorse statali, alla copertura delle spese per l’acquisto dei libri di testo per gli studenti meno abbienti delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. La definizione delle modalità di ripartizione di tale risorse tra i comuni spetta alle singole regioni. Ciò implica una totale disomogeneità nella distribuzione geografica: si va dai 200 euro di alcune regioni agli 800 euro di altre, da tetti ISEE di 10 mila euro per alcune regioni a tetti ISEE di 30 mila euro per altre, e ci sono situazioni dove, a novembre, regioni ed enti locali non hanno ancora iniziato il percorso di assegnazione. Vanno superati i divari e le disuguaglianze tra studenti, per questo sono necessarie misure omogenee per l’accesso alla gratuità dei libri di testo e per garantire il diritto allo studio a tutti.

Articolo 1

(Istituzione del fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione)

  1. Al fine di assicurare l’universale partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione organizzati dagli istituti di scuola secondaria di secondo grado è istituito presso il Ministero dell’istruzione e del merito un Fondo, denominato “Fondo di solidarietà per i viaggi di istruzione”, alimentato dal maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 4 del presente articolo, da ripartirsi tra i diversi istituti sulla base dell’Indice di Disagio Sociale. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall’approvazione della seguente legge, vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione agli istituti, delle risorse del “Fondo” di cui al presente comma.
  2. Gli istituti scolastici hanno il dovere di consentire a tutti gli studenti di partecipare ai viaggi di istruzione e di contribuire, attraverso le risorse del Fondo di cui al comma 1 agli stessi attribuiti, dietro esplicita richiesta e a tutela della privacy, ai viaggi di istruzione degli studenti con un Isee massimo di 35.000,00 euro.
  3. Nel caso in cui l’importo attribuito all’istituto non fosse sufficiente a coprire le domande, esso può essere incrementato con contributi volontari raccolti tra le famiglie, dopo delibera del Consiglio di istituto.
  4. All’articolo 1, comma 64 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la lettera b) è soppressa.

Articolo 2

(Utilizzo della Carta della Cultura giovani per i viaggi di istruzione)

  1. All’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, comma 357, primo periodo, dopo le parole “o di lingua straniera,” inserire le seguenti: “viaggi di istruzione”.

Articolo 3

(Gratuità dei libri di testo)

  1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e la loro estensione volta a garantire la gratuità totale per i libri di testo degli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000,00 euro annui che frequentano fino all’ultimo anno dell’obbligo scolastico, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 23, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, è elevata a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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